Dal 1° luglio 2026 ANAC attiva il monitoraggio digitale dell'efficienza decisionale
Obbligatorio solo per procedure aperte con bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2026, l'ANAC rende disponibile, all'interno del sistema di qualificazione, il sistema informatico per il monitoraggio dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dall'art. 11, commi 4-bis e seguenti, dell'Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023.
Il monitoraggio, con cadenza semestrale, riguarda esclusivamente le procedure aperte con bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 e consente di verificare il tempo medio intercorrente tra la data di scadenza per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. Qualora il tempo medio superi i 160 giorni, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure previste per ridurre i tempi delle procedure e i relativi obiettivi temporali.
Il sistema informatico dedicato alla gestione dell'efficienza decisionale e dei piani di riorganizzazione, in coerenza con il più ampio processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, consente:
- il monitoraggio automatico dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, per ciascun settore di qualificazione;
- la visualizzazione del relativo valore espresso in giorni;
- la consultazione dei dati di dettaglio utilizzati per il calcolo;
- la trasmissione dei piani di riorganizzazione.
Per maggiori informazioni si rinvia al Vademecum sulla qualificazione delle stazioni appaltanti dell'ACP, il cui Capitolo 5 è dedicato al monitoraggio dell'efficienza decisionale.
Per gli strumenti operativi si rinvia inoltre all'apposita sezione del portale ANAC, dove sono disponibili:
- le indicazioni operative per l'utilizzo del sistema di monitoraggio;
- il formulario per la trasmissione dell'eventuale piano di riorganizzazione.
Entrambi i documenti sono disponibili per il download anche in calce alla presente NEWS.
Si ricorda che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, ove dovuto, oppure la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023.
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