VERIFICA DELL'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DEI SUBCONTRAENTI NON SUBAPPALTATORI
Si rammenta come ai sensi dell'art. 83, co. 1 , della d.lgs. 159/2011 "Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”.
Pertanto, qualora l'oggetto del subcontratto (subappalto o subcontratto diversi dal subappalto) preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste l’obbligo per il subcontraente di comunicare gli estremi dell’iscrizione alla white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo al fine di consentire la verifica dell’iscrizione da parte della stazione appaltante.
SV
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